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Condizioni di acquisto

1. Campo di validità

I nostri ordini di forniture e altre prestazioni (di seguito "prestazioni") avvengono esclusivamente in base alle seguenti condizioni di acquisto. Condizioni di vendita contraddittorie o difformi dei fornitori, non regolate nelle presenti condizioni di acquisto, non saranno da noi riconosciute, a meno di nostra espressa approvazione scritta. Ciò vale anche se accettiamo senza riserve le prestazioni, a conoscenza di condizioni contraddittorie, difformi o non stabilite nelle nostre condizioni di acquisto, oppure, se il fornitore nella sua offerta, nella sua conferma d'ordine, nelle fatture o comunque nell'ambito della gestione contrattuale fa riferimento all'applicabilità delle sue condizioni generali di contratto e Balluff espressamente non ne contraddice di nuovo l'inclusione. Nel contesto dei rapporti commerciali in corso valgono le nostre condizioni di acquisto anche per contratti futuri con i fornitori, senza alcun obbligo da parte nostra di esplicitare la validità di tali condizioni. Queste condizioni di acquisto valgono solo nelle transazioni commerciali con aziende.

2. Utensili

Utensili, attrezzature di produzione, modelli, matrici, dime o campioni specifici (di seguito "utensili"), che mettiamo a disposizione dei fornitori per l'esecuzione di un ordine, rimangono di nostra proprietà e vengono forniti solo in prestito. Il fornitore, a proprie spese, deve mantenere gli utensili in buono stato di funzionamento, eseguendovi la manutenzione a regola d'arte. Dopo l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali o a condizione che non sia perfezionato alcun contratto o il rapporto contrattuale è giunto al termine, senza nostra esplicita richiesta, il fornitore è tenuto a restituire immediatamente gli utensili in buono stato di funzionamento. Inoltre, qualora glielo chiedessimo, il fornitore deve restituire immediatamente gli utensili in buono stato di funzionamento. Il fornitore si assume il rischio della perdita accidentale e del deterioramento accidentale degli utensili in suo possesso e si impegna a informarci tempestivamente in merito a eventuali danni agli stessi. Inoltre, per il periodo di possesso degli utensili, il fornitore è responsabile per ogni danno intenzionale e colposo o deterioramento degli stessi. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandi, agli utensili che il fornitore crea o fa creare per la produzione dei nostri prodotti specifici e dei conseguenti costi produttivi da noi sostenuti. Il fornitore può impiegare gli utensili, che rientrano nell'ambito di utilizzo di questo 2° . paragrafo, unicamente in relazione alla produzione dei prodotti a noi destinati. Il fornitore si impegna, senza nostro preventivo consenso scritto, a non consegnare questi utensili a terzi né per visione né per altri scopi. Inoltre, il fornitore si impegna, senza nostro preventivo consenso scritto, a non consegnare a terzi i prodotti ottenuti con questi utensili, né allo stato grezzo, né come semilavorati o prodotti finiti. Lo stesso vale per i prodotti che il fornitore ha sviluppato in base alle nostre specifiche o con notevole coinvolgimento da parte nostra (tramite sperimentazioni ecc.).

3. Condizioni di fornitura – Date di consegna – Ritardi

Salvo diverso accordo da parte nostra, la consegna avviene DAP (Incoterms 2010) nel nostro sito di consegna indicato nell'ordine, oppure, a condizione che nel nostro ordine non sia indicato alcun sito di consegna, DAP diventa la nostra sede. Se le scadenze concordate non vengono rispettate, all'invano scadere di un termine ragionevole, abbiamo il diritto di esigere i danni e recedere dal contratto, a meno che il fornitore non sia responsabile del ritardo. Se il fornitore si trova in ritardo, per ogni settimana trascorsa dopo il verificarsi del ritardo, abbiamo il diritto di esigere una somma forfettaria pari allo 0,5% del valore dell'ordine delle prestazioni, con cui il fornitore si trova in ritardo, tuttavia non oltre il 10% del valore totale dell'ordine. Entrambe le parti si riservano il diritto di dimostrare che si è verificato un danno maggiore, inferiore o che non si è verificato alcun danno. Non appena il fornitore riconosce che non è in grado di fornire la prestazione in tempo utile, in tutto o in parte, deve comunicarcelo immediatamente per iscritto, indicando i motivi e la durata del ritardo. Né la comunicazione né il nostro silenzio costituiscono un riconoscimento di una nuova data di fornitura o influenzano i nostri diritti legali e le nostre rivendicazioni contrattuali. Le prestazioni parziali sono ammesse solo con nostra preventiva ed esplicita approvazione scritta. L'accettazione di prestazioni parziali o prestazioni ritardate lasciano inalterati i nostri diritti legali e le nostre rivendicazioni contrattuali. Nel caso di ritardo di fornitura, non accettiamo esclusioni di responsabilità, limiti di responsabilità e/o limitazioni di responsabilità di qualsiasi tipo del fornitore.

4. Spedizione – Imballaggio – Costi – Trasferimento del rischio

Il fornitore è tenuto, su ogni documento di spedizione e bolla di consegna, a specificare chiaramente il nostro numero d'ordine, nonché il contenuto della spedizione. Salvo diversamente accordato, la fornitura deve avvenire porto franco e senza costi di imballaggio presso la nostra sede o in altra destinazione da noi stabilita. Tutti i costi di spedizione e imballaggio sono inclusi nel prezzo. Il fornitore è tenuto a garantire un imballaggio corretto e una spedizione appropriata. La scelta del trasportatore più idoneo è a carico del fornitore. Salvo diversamente accordato, il fornitore deve ritirare l'imballaggio di spedizione degli oggetti di fornitura dalla nostra sede o da altra destinazione da noi stabilita e smaltirla a proprie spese. La disponibilità alla spedizione deve esserci dimostrata continuamente. Noi suggeriamo un'assicurazione di trasporto. A questo proposito, il fornitore deve informarci immediatamente in merito ad eventuali danni di trasporto. Il rischio di perdita accidentale e del deterioramento accidentale diventa a nostro carico solo dopo che i prodotti ci sono stati correttamente consegnati. Il fornitore deve farsi rilasciare un documento di ricezione della fornitura redatto da una persona da noi autorizzata.

5. Prezzi – Determinazione del prezzo – Pagamento

Tutti i prezzi concordati sono prezzi fissi e, salvo diversamente accordato, non sono soggetti ad alcuna modifica successiva. Salvo diversamente accodato, i prezzi si intendono franco destinazione inclusi i costi di spedizione e imballaggio e relativo smaltimento. Salvo diversamente accordato, il pagamento delle fatture lo effettuiamo entro 30 giorni netti. Il termine decorre dal nostro ricevimento di una fattura corretta e verificabile, ma non prima della ricezione della fornitura. Tutti i pagamenti avvengono con rispettiva riserva e non significano né il collaudo né il riconoscimento di una prestazione come conforme al contratto.

6. Condizione – Standard qualitativi

Tutte le forniture e prestazioni devono corrispondere allo stato dell'arte della tecnologia, alle disposizioni e prescrizioni legislative in essere nonché alle direttive di autorità, associazioni professionali e associazioni di categoria e devono essere adatte all'utilizzo previsto. In particolare, si devono rispettare anche le normative antinfortunistiche, le altre norme di sicurezza sul lavoro nonché i regolamenti generalmente riconosciuti relativi a sicurezza e medicina del lavoro. Inoltre, assumiamo che le rispettive persone dispongano delle necessarie competenze e qualifiche per la realizzazione delle forniture e prestazioni. Si dovrebbero altresì fornire ed erogare nel rispetto dell'abituale attenzione e cura. Per le prestazioni i cui disegni, progetti o altre specifiche o caratteristiche strutturali si basano sulla relativa documentazione contrattuale, si devono rispettare le specifiche e caratteristiche strutturali ivi contenute. Precedono le normative industriali altresì vigenti. Il fornitore può intraprendere modifiche esecutive o qualitative alle prestazioni da fornire rispetto agli accordi presi o rispetto alle prestazioni precedenti solo previo campionamento e rilascio scritto da parte nostra. In caso di dubbio, il fornitore ha l'obbligo di informarsi sulla destinazione d'uso prevista o sul tipo di lavorazione da effettuarsi. Un'accettazione o lavorazione parziale dei prodotti forniti non significa un'accettazione senza rivalsa. Nonostante la parziale utilizzazione o lavorazione dei prodotti forniti, rimangono inalterati tutti i diritti derivanti dalla garanzia.

7. Diritti derivanti dalla garanzia

In caso di consegna di prodotti difettosi, a nostra discrezione possiamo richiedere entro un termine ragionevole l'eliminazione del difetto o la fornitura di merce priva di difetti. Per adempiere alla mancanza, il fornitore deve sostenere gli oneri e i costi derivanti. In particolare, il fornitore sostiene tutti i costi e gli oneri derivanti in merito alla ricerca e all'eliminazione del difetto, compresi quelli da noi sostenuti, specialmente i costi i ricerca, smontaggio e rimontaggio, manodopera, materiale, trasporto e altri costi per la fornitura successiva e gli interventi migliorativi. Ciò vale anche, nella misura in cui tali oneri aumentano, se l'oggetto della fornitura è stato utilizzato in un luogo diverso rispetto al luogo di consegna, ma non se sorgono costi sproporzionati. Il tipo di rimedio da noi scelto nonché il rimedio in quanto tale non può essere negato solo per il fatto che lo stesso sarebbe possibile solo con costi sproporzionati, a condizione che i costi del rimedio (scelto) non superi più del triplo il prezzo di acquisto iniziale della merce difettosa. In casi urgenti (se il fornitore si trova in ritardo con l'eliminazione di un difetto o se siamo minacciati da danni insolitamente elevati), anche se trova applicazione il diritto contrattuale, siamo tenuti ad eliminare autonomamente il difetto con costi e rischi a carico del fornitore oppure farlo eliminare da terzi. In caso di applicabilità del diritto contrattuale, questo non è tuttavia valido se il fornitore non ha supplito il difetto. Se (a) con i fornitori abbiamo stabilito, senza successo, un termine adeguato per l'eliminazione del difetto o la fornitura di merci esenti da difetto, (b) il rimedio è inefficace, (c) irragionevole, (d) viene seriamente e definitivamente negato dai fornitori, oppure, (e) se sono presenti circostanze particolari, che in considerazione dei reciproci interessi giustificano l'affermazione di ulteriori diritti successivamente circoscritti, siamo legittimati a ridurre il prezzo di acquisto nel rapporto, al momento del perfezionamento del contratto, tra il valore della merce in condizioni ineccepibili rispetto al valore reale che avrebbe (riduzione) oppure a recedere dal contratto. In aggiunta o in alternativa siamo legittimati a richiedere l'indennizzo del danno derivante dalla fornitura dei prodotti difettosi, a meno che il fornitore non sia responsabile della violazione degli obblighi. Le pretese per difetti di materiale cadono in prescrizione dopo due anni dal trasferimento del rischio, a meno che, per legge, non sia prevista una prescrizione più lunga oppure con i fornitori abbiamo concordato un periodo di prescrizione maggiore. In merito a una limitazione delle nostre pretese legali di risarcimento non siamo d'accordo né per quanto riguarda il criterio di colpa, né per quanto riguarda l'entità e l'ammontare della responsabilità. Inoltre, trovano applicazione le prescrizioni legali relative alla fornitura di prodotti difettosi. A tale riguardo, resta per noi lecita l'affermazione di ulteriori rivendicazioni in relazione alla fornitura di prodotti difettosi.

8. Obblighi di verifica e reclamo

Il fornitore deve consegnare la merce controllata al 100%. Dopo aver ricevuto le forniture, controlliamo solamente se corrispondono alla quantità e al tipo di ordinazione, nonché se sono presenti danni di trasporto esternamente riconoscibili. A tale proposito, il fornitore rinuncia a ulteriori requisiti legali legati ai controlli di entrata merci. Se nell'ambito di un qualsiasi controllo campione rilevassimo dei difetti, siamo legittimati, a nostra discrezione, a respingere l'intera fornitura senza ulteriore controllo o controllare l'intera fornitura o farla controllare da terzi e fatturare al fornitore le spese sostenute. Il termine di reclamo per difetti è di 10 giorni lavorativi. Il termine di reclamo per difetti evidenti decorre dalla consegna mentre, per difetti non evidenti, dalla scoperta del difetti.

9. Assicurazione qualità

Il fornitore deve garantire un'adeguata assicurazione qualità in base agli standard più aggiornati e documentarcela qualora richiesto. Egli è obbligato, su nostra richiesta, a concordare assieme a noi una corrispondente assicurazione qualità, basandosi sulla QS 9000 o su tutte le normative successive o aggiuntive. Inoltre, il fornitore si impegna a rispettare per quanto possibile i requisiti della ISO/TS 16949 e della ISO 14001.

10. Causa di forza maggiore

Eventi imprevisti, sui quali non abbiamo alcun influsso e di cui non siamo responsabili, ad es. guasti di impianti, scioperi, serrate, modifiche legislative nonché altre cause di forza maggiore, ci esonerano dall'obbligo di presa in consegna della prestazione, se per noi la prestazione non è più fruibile a causa di tali circostanze e in considerazione di aspetti economici. In questo caso abbiamo diritto di recesso . Ciò vale anche per conversioni di produzione impreviste e inevitabili.

11. Disposizione di materiali e prodotti – Documentazione

I materiali e i prodotti da noi messi a disposizione rimangono di nostra proprietà. Devono essere utilizzati solo conformemente a quanto previsto. Una combinazione, lavorazione o mescola dei materiali o prodotti da noi messi a disposizione avviene sempre per nostro conto, ma senza obbligo da parte nostra. Se la (co-)proprietà si estingue tramite combinazione, lavorazione o mescola, si conviene fin da ora che la (co-)proprietà della nuova merce passa a noi in proporzione al rapporto tra valore dei materiali messi a disposizione rispetto al valore della totalità del prodotto. Il fornitore detiene a titolo gratuito gli oggetti di nostra (co-)proprietà. Ogni documentazione, progetto, immagine, calcolo, schizzo, prescrizione del costruttore, campione, disegno ecc. (di seguito "documentazione"), che mettiamo a disposizione del fornitore per la presentazione dell'offerta o per l'esecuzione di un contratto, rimane di nostra proprietà. Il fornitore può utilizzare la documentazione solo nel contesto di adempimento contrattuale. La documentazione deve esserci restituita gratuitamente senza essere richiesta, non appena termina di essere necessaria alla preparazione dell'offerta o all'esecuzione del contratto, comprese le copie effettuate. Il fornitore si impegna a non divulgare a terzi la documentazione senza nostro previo consenso scritto e di mantenere segreto a terzi il contenuto della stessa.

12. Riserva di proprietà e altri interessi garantiti

Le disposizioni sulla riserva di proprietà dei nostri fornitori le accettiamo solo sotto forma di semplice riserva di proprietà (riserva di proprietà delle forniture fino al pagamento delle rispettive forniture coinvolte). Sono escluse tutte le ulteriori forme di riserva di proprietà − in particolare le cosiddette riserve di proprietà e di gruppo industriale estese o prolungate − e altri interessi garantiti.

13. Responsabilità del prodotto

Il fornitore è obbligato a risarcirci pretese nate nell'ambito della responsabilità del produttore e del prodotto, nella misura in cui la responsabilità del difetto sorto sia da ricondurre a un prodotto consegnato dal fornitore e lo stesso non riesca a dimostrare che il difetto non derivi dalla sua area produttiva o organizzativa. La pretesa comprende anche i costi di una qualsiasi azione di richiamo. Il fornitore deve anche informarci sui rischi che possono derivare dal suo prodotto in caso di utilizzo non conforme. Il fornitore è obbligato, a copertura dei rischi menzionati, a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità e sottoporcela qualora richiesto. Le eventuali pretese con noi in essere rimangono inalterate.

14. Diritti di proprietà di terzi

Il fornitore è responsabile affinché, in relazione alle sue prestazioni, non vengano violati brevetti o altri diritti di proprietà di terzi (ad es. modelli di utilità, disegni industriali, marchi o diritti d'autore). Ciò vale per il sito produttivo o di consegna nonché per tutti i Paesi in cui vengono distribuiti o consumati i prodotti del fornitore o i prodotti Balluff, in cui sono integrati o montati i prodotti del fornitore. Se a causa di tale violazione dovessimo essere citati da terzi, il fornitore è obbligato a sollevarci da tali rivendicazioni presunte o effettive, a meno che al fornitore non sia imputabile alcuna responsabilità. In tal caso, il fornitore è anche obbligato a rimborsarci tutti i danni nonché i costi e gli oneri necessari da noi sostenuti in relazione al ricorso da parte di terzi. Inoltre, mutatis mutandi, per i vizi giuridici valgono i regolamenti contenuti nel 7° paragrafo di queste condizioni di acquisto.

15. Esclusioni/limitazioni di responsabilità

Il fornitore è responsabile senza restrizioni − per qualsiasi motivo legale − secondo le prescrizioni di legge e le presenti condizioni di acquisto. Qualsiasi limitazione alle nostre rivendicazioni legali e contrattuali di rimborso per danni (in particolare derivanti dalla responsabilità per ritardi, difetti e prodotto) viene espressamente respinta sia in termini di entità che di ammontare della responsabilità.

16. Divieti contravvenenti di ritenzione e compensazione, cessione

In caso di prestazione difettosa, siamo legittimati a trattenerci in misura ragionevole i nostri pagamenti, salvo diversamente disposto dalla buona fede. La cessione di crediti a noi indirizzati è efficace solo previo consenso scritto da parte nostra. Ci troviamo in disaccordo con una limitazione delle nostre possibilità di compensazione previste per legge e con l'avvalersi dei diritti di ritenzione. Al fornitore spettano i diritti di ritenzione solo se le sue contropartite sono legalmente stabilite, indiscusse e da noi riconosciute. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione purché la sua domanda riconvenzionale derivi dallo stesso rapporto contrattuale.

17. Conformità con le leggi

Il fornitore è responsabile affinché, durante il periodo e nell'esecuzione di un contratto con noi stipulato, si rispettino leggi, regolamenti e altre ordinanze legislative e pratiche commerciali rispettivamente valide, che siano applicabili al settore aziendale del fornitore, in particolare riguardanti lo sviluppo, la produzione, la vendita, il trasporto, l'esportazione e la certificazione dei prodotti da lui forniti. Ciò riguarda soprattutto le prescrizioni legislative che soddisfino requisiti di sicurezza e ambientali per l'esecuzione e i processi produttivi di manufatti tecnologici, le normative tecniche generalmente accettate e altre prescrizioni che riflettono lo stato dell'arte al momento della consegna. Su nostra richiesta, il fornitore è disposto a confermare per iscritto il rispetto delle normative di cui sopra. Il fornitore ci risarcirà tutti i danni e costi derivanti dalla sua colpevole inosservanza dei citati regolamenti e, in questo contesto, ci esonera da ogni pretesa di terzi sollevata nei nostri confronti.

18. Controllo esportazioni e dogana

Per i beni è necessario indicare il codice merce statico (ad es. 85340011 oppure codice HS oppure codice doganale) e il Paese di origine del bene. Per i beni elencati si deve indicare il codice di classificazione nazionale o il codice di classificazione degli allegati da I a IV dell'EGDual- use-VO nonché quello degli USA, se i beni sono soggetti alle normative di classificazione degli Stati Uniti. I beni appositamente sviluppati per scopi militari, devono essere contraddistinti come "progettazione/costruzione specifica". Prove dell'origine preferenziale nonché dichiarazioni di conformità e sigle del Paese di origine/destinazione devono esserci esibite volontariamente dal fornitore; certificati autonomi di origine (certificati camerali) su richiesta.

19. Luogo di adempimento – Foro competente – Legislazione applicabile

Il luogo di adempimento per tutte le forniture e prestazioni è la nostra sede societaria. Il foro competente è la nostra sede societaria. Siamo tuttavia autorizzati, a nostra discrezione, a citare in giudizio il fornitore anche nel suo foro giuridico competente. Vale esclusivamente il diritto tedesco, ad eccezione delle disposizioni di legge in conflitto e della Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG).